PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A modificazione delle disposizioni recate dall'art. 1, secondo comma, e dall'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, le anticipazioni previste dalla stessa legge regionale possono essere utilizzate fino alla misura dell'80 per cento della quota parte dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, non coperta dai contributi erogati ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e che potra' essere ammessa a ripiano attraverso i mutui di cui al decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 18.