PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.  A modificazione delle disposizioni recate dall'art. 1, secondo
comma, e dall'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 9  dicembre
1986,  n.  50, le anticipazioni previste dalla stessa legge regionale
possono essere utilizzate fino alla misura dell'80  per  cento  della
quota  parte  dei  disavanzi  di  esercizio  dei  servizi pubblici di
trasporto di interesse regionale e locale, non coperta dai contributi
erogati ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e che
potra' essere ammessa a ripiano attraverso i mutui di cui al  decreto
legge  9  dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 febbraio 1987, n. 18.